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Nel ricordare che in base all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore la formazione continua per gli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e che  al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale e che  la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

IN RIFERIMENTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO CHE VEDE IL 31.12.2019

COME SCADENZA DEL SECONDO TRIENNIO

riteniamo doveroso ricordare che entro la detta data, è necessario ottemperare all’obbligo di aggiornamento professionale continuo, acquisendo i 60 crediti formativi complessivi (di cui 48 cfp ordinari e 12 cfp sulle tematiche delle discipline ordinistiche).

Si fa presente che chi non è in regola con l’obbligatorietà formativa per il primo triennio (2014/2016), dovrà comunque recuperare i crediti formativi mancanti del primo triennio ed effettuare quelli del secondo triennio (2017/2019) entro l’anno.

Oltre a quanto specificato nelle le nuove “Linee Guida” approvate dal CNAPPC il 21 dicembre 2016 ed entrate in vigore il 01 gennaio 2017, alle quali si rimanda per ogni chiarimento e per tutti gli approfondimenti. (link)

si ritiene utile ricordare quanto riportato nei capitoli riguardanti gli esoneri e le autocertificazioni.

ESONERI – La scadenza per la richiesta è il 31 dicembre di ogni anno
Il  Consiglio dell’Ordine,  su  domanda  motivata  e  documentata  dell’interessato,  può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  1. Maternità, paternità e adozione;
  2. Malattia grave, infortunio;
  3. Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  4. Docenti a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980) o che si trovano all’estero, dichiarando di non esercitare la libera professione;
  5. Coloro che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni

N.B.1 L’esenzione da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.

N.B. 2 Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta, (se si compiono i 70 anni durante il triennio il numero dei crediti da acquisire è parziale).

AUTOCERTIFICAZIONE-

Gli iscritti -  solo per l’attuale triennio (2017/2019) - provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa nella piattaforma iM@teria, a registrare i CFP ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:

  1. corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico;
  2. Le attività di cui al punto 5.3 Linee Guida CNAPPC;
  3. le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere “b” “c” e “d” delle  Linee Guida CNAPPC,
  4. le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. Linee Guida CNAPPC;
  5. Le attività formativa svolta all’estero;
  6. L’attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5. Linee Guida CNAPPC;
  7. Corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento al CNAPPC o ad un Ordine degli Architetti territoriale.

Per quanto su esposto ed al fine di non intercorrere in procedimenti disciplinari, che sono già in corso per il primo triennio (2014/2016) si raccomanda di non attendere la fine dell’attuale triennio (31 dicembre 2019) per completare il proprio percorso formativo e si suggerisce di consultare l’ampia offerta presente, anche in modalità FAD, su iM@teria.

SI SUGGERISCE DI CONSULTARE IL VADEMECUM OBBLIGATORIETA’ FORMATIVA.