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Disposizioni Generali

01 - Atti Generali

Organizzazione

01 - Articolazione degli uffici

02 - Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo

03 - Titolari di incarichi dirigenziali e PO

04 - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

 

Consulenti e Collaboratori

01 - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Personale

01 - Dotazione organica

02 – Tassi di assenza

  •  Tassi d’assenza (da pubblicare in tabella)

03 – Personale non a tempo indeterminato (non presente)

Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)

Enti Controllati

  • Enti pubblici vigilati--L’Ordine degli A.P.P.C. della provincia di Brindisi non controlla o vigila direttamente Enti ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013.
  • Società Partecipate--L’Ordine degli A.P.P.C. della provincia di Brindisi non controlla o vigila direttamente Società partecipate ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013.
  • Enti di diritto privato controllati- "FEDERAZIONE REGIONALE OAPPC"-STATUTO
  • CNAPPC

Attività e procedimenti

Provvedimenti

Bandi di gara e contratti

  • Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
  • Regolamento attività negoziale
  • Regolamento albo fornitori
  • Elenco fornitori dell’albo

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Bilanci

Beni immobili e gestione patrimonio

Controlli e rilievi sull’amministrazione

  • Organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati
  • Organi di revisione amministrativa e contabile
  • Griglia di monitoraggio

Servizi erogati

  • Servizi resi a utenti esterni, ove ne siano, e non quelli resi agli associati

Pagamenti dell’amministrazione

  • Dati sui pagamenti
  • Indicatore di tempestività dei pagamenti
  • Pagamenti informatici

Interventi straordinari e di emergenza

Altri contenuti

Piano Triennale di Prev. della Corruzione676_15 Circolare n. 11

Regolamento Ordine

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DI BRINDISI
Regolamento recante “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Brindisi.”
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.
Capo I
Principi generali
Art. 1 Principio generale di trasparenza
  1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Ordine, in base a quanto previsto dal presente regolamento, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali svolte.
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse, integrità e lealtà nel servizio reso. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.
Art. 2 Oggetto
  1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Ordine e le modalità per la sua realizzazione.
  2. Ai fini del presente regolamento, per pubblicazione si intende la divulgazione nel sito istituzionale dell’Ordine dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Ordine, cui corrisponde il diritto di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Art. 3 Pubblicità
  1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblici.
Art. 4 Limiti alla trasparenza.
  1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
  2. La pubblicazione nel sito istituzionale, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
  3. L’Ordine può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento o sulla base di specifica previsione di legge, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
  4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, l’Ordine provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
  5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle attività di chiunque sia addetto a una funzione istituzionale sono rese accessibili dall’Ordine. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
  6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Art. 5 Accesso agli atti
  1. L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo all’Ordine di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 6 Qualità delle informazioni
  1. L’Ordine garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
  2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
Art. 7 Dati aperti e riutilizzo
  1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, sono pubblicati in “formato di tipo aperto” ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Art. 8 Decorrenza e durata della pubblicazione
  1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale.
  2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nel sito
  1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata «Ente pubblico trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. L’Ordine non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Ente pubblico trasparente».
  2. Alla scadenza del termine di durata della pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Ente pubblico trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio, ben individuate, anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
  1. L’Ordine adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che indica le iniziative previste per garantire:
  2. a) un adeguato livello di trasparenza;
  3. b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
  4. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione delle modalità di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
  5. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.
Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione
  1. Ai fini del presente regolamento per “Ordine” si intende l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brindisi.
Art. 12 Pubblicazione concernente gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
  1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’Ordine pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati i regolamenti, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’Ordine.
Capo II
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Ordine
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione dell’Ordine
  1. L’Ordine pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
  2. a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
  3. b) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione, delle competenze, delle risorse a disposizione, anche medianti rappresentazioni grafiche;
  4. c) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui ci si possa rivolgere per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
  1. Con riferimento ai titolari di incarichi di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, l’Ordine pubblica con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
  2. a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  3. b) il curriculum;
  4. c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.
  5. l’Ordine pubblica i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre mesi successivi dalla cessazione del mandato.
Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  1. L’Ordine pubblica il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua qualifica.
  2. L’Ordine, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenzia separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio.
Art. 16 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
  1. L’Ordine pubblica annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
  2. L’Ordine pubblica trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
  1. L’Ordine pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Art. 18 Bandi di concorso
  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, l’Ordine pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale.
  2. L’Ordine pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Art. 19 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale.
  1. L’Ordine pubblica i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dipendenti.
Art. 20 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione ed il codice di comportamento
  1. L’Ordine pubblica i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che vengono applicati, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
  2. L’Ordine pubblica i contratti integrativi stipulati.
  3. L’Ordine pubblica il codice di comportamento dei dipendenti.
Art. 21 Obblighi di pubblicazione degli enti di diritto privato controllati, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
  1. L’Ordine pubblica e aggiorna annualmente:
  2. a) l'elenco degli eventuali enti istituiti, vigilati e finanziati, ovvero per i quali si abbia il potere di nomina degli amministratori, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte o affidate;
  3. b) l'elenco delle società di cui si detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte o affidate;
  4. c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte o affidate.
  5. Per ciascuno degli enti del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio e ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.
  6. Nel sito dell’Ordine è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1.
Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa
  1. L’Ordine organizza, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, li pubblica e li tiene costantemente aggiornati.
Art. 23 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
  1. L’Ordine pubblica i dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
  2. La pubblicazione comprende necessariamente:
  3. a) il nome del soggetto beneficiario;
  4. b) l'importo economico corrisposto;
  5. c) la motivazione per la sua erogazione.
  6. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, nell'ambito della sezione «Ente pubblico trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione ed il trattamento.
Capo III
Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse
Art. 24 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo.
  1. L’Ordine pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno anche in forma sintetica, aggregata e semplificata, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
  1. L’Ordine pubblica le informazioni identificative degli eventuali immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Capo IV
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Art. 26 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
  1. L’Ordine pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
  2. a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
  3. b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  4. c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  5. d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  6. e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  7. f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  8. g) i procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso;
  9. h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
  10. i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  11. l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
  12. m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Art. 27 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
  1. L’Ordine pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni relative alle modalità di pagamento.
Capo V
Obblighi di pubblicazione in settori speciali
Art. 28 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture
  1. L’Ordine pubblica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori, servizi e forniture.
Capo VI
Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 29 Responsabile per la trasparenza
  1. All'interno dell’Ordine viene individuato, fra i dipendenti se in numero maggiore ad uno, o all’interno del Consiglio pro-tempore, il Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, vigilando sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
  2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.
  3. L’ incaricato quale responsabile degli uffici garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini.
  4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.
  5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal presente regolamento ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Art. 30 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
  1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento costituiscono elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell’Ordine.
Capo VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 31 Norme transitorie e finali
  1. L'obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel presente regolamento decorre dal 1° luglio 2014.
Art. 32 Tutela giurisdizionale
  1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.