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Pubblicato il 23.03.2020


Studi di architettura e d'ingegneria, ingegneria civile, impiantistica, attività professionali, scientifiche e tecniche (Codice ATECO 71), sono alcune delle attività che possono proseguire, secondo l’Allegato 1 del   DPCM 22 marzo 2020 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale

Il DPCM dispone che, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, da oggi e fino al 3 aprile 2020, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 stesso. Tra le eccezioni che, quindi, possono restare operative, qui di seguito elenchiamo quelle relative ai settori di nostro interesse:

- 42 Ingegneria civile
- 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche

- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

Le attività professionali - prosegue il DPCM - non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, del DPCM  11 marzo 2020, cioè la raccomandazione di utilizzare la modalità di lavoro agile e a distanza, incentivare ferie e congedi retribuiti, sospendere le attività non indispensabili, rispettare la distanza interpersonale e dotarsi di DPI, sanificare i luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda i CANTIERI EDILI  il DPCM elenca nell’Allegato 1, i codici ATECO per i quali si possono continuare a svolgere i lavori:
- codice ATECO 42 Ingegneria civile;
- codice ATECO 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;

E’ bene verificare le tipologie di lavori previste nell’allegato in fondo, le tipologie di lavori non comprese in tali codici non possono svolgersi.
In ogni caso vanno mantenute le condizioni di sicurezza contenute nei precedenti DPCM.

In allegato: