Pubblicato il 08.04.2020
Con riferimento alla fase emergenziale legata al contagio da Covid 19, per opportuna conoscenza si allega la circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23 marzo 2020 nella quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del DL
18/2020 del 17 marzo, viene specificato che la sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal Decreto Legislativo 30 aprile 2016, n. 50.
Ne deriva che la sospensione nel periodo tra il 23 febbraio e il 15 aprile (salvo
successivo nuovo differimento di tale termine) risulta applicabile a tutti i termini
stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, a titolo esemplificativo a:
- termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
- termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi;
- termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice per il c.d.
- “soccorso istruttorio”;
- termini stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività;
- termini relativi ai concorsi di progettazione o ai concorsi di idee.