cura italia 4


Pubblicato il 14.04.2020


La legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. decreto Cura Italia) è stata approvata dal Senato con voto di fiducia prima della pausa pasquale. E il maxi-emendamento presentato dal Governo, contiene nuove disposizioni per l’edilizia.

Le modifiche nel Cura Italia

In particolare, all’art. 103 sono stati aggiunti una serie di commi in cui si stabilisce che: 

  • tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in relazione all’efficacia del permesso di costruire (art. 15 Dpr. n. 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità  per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • la disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate;
  • il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • il termine di validità e i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (art. 28 legge n. 1150 del 17 agosto 1942), o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni. La norma si applica anche ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga.

Pagamento dei lavori eseguiti

Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento del lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

 

Responsabilità nei ritardi nelle consegne

Se le misure di contenimento causano ritardi nella consegna dell’opera o nella prestazione del servizio, bisogna tenere conto della situazione di emergenza prima di accogliere la richiesta di risarcimento del committente o di pretendere il pagamento di una penale. Prima di determinare la responsabilità  dell’impresa, bisogna valutare le condizioni in cui si è trovata ad operare.

 

Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale nel Cura Italia

L’art. 113-bis stabilisce che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti (art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2, d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006), è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

Per  scaricare il testo e gli allegati del Decreto-Legge 17-marzo 2020  consultare il sito Istituzionale Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente link: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-legge-17-marzo-2020/14333