Pubblicato il 13.10.2021
Si condividono alcune considerazioni del CNAPPC in merito al DL 21 settembre 2021, n. 127 (in GURI 21 settembre 2021 n. 226) , con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato che investono anche l’attività ordinaria degli Ordini e degli studi professionali.
Nella vigenza del Decreto Legge 127/2021, in attesa di nuove precisazioni e disposizioni, per gli altri accessi presso l'Ordine di Iscritti o visitatori, permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all'allegato 9 e 12 al DPCM 2 marzo 2021 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);
Per quanto riguarda le attività degli Studi professionali,
si fa presente che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (ad oggi indicato come termine di cessazione dello stato di emergenza), per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, come disposto dall’ art. 1 comma 11 DL 127/2021.
Tale articolo, quindi, trova applicazione nei confronti dei professionisti, anche per l'accesso al proprio studio, e comunque per i dipendenti del professionista.
Ad oggi non è chiara la duplice veste del professionista/datore di lavoro "controllante" nei confronti dei dipendenti o collaboratori, e "controllato" in pratica da se stesso, come datore di lavoro, ed occorrerà verificare se vi saranno chiarimenti al riguardo.
L’obbligo di esibizione del Green Pass si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Allo stato, in attesa di nuove precisazioni e disposizioni, per tutti gli altri accessi presso lo studio professionale, e quindi nei confronti della clientela, permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all'allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021, precedentemente menzionato.
Le disposizioni sull’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (ad oggi la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309).
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni, e definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche legate a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID- 19, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi predetti.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con l'esibizione del QR-code, che deve essere letto esclusivamente attraverso l’apposita APP nazionale (Verifica C19), scaricabile su qualsiasi telefono o tablet con Android o iOS che garantisce che il verificatore veda solo se ci sia o meno un green pass valido e non anche altre informazioni e, soprattutto, non conserva nulla, nel rispetto della normativa sulla privacy.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (allo stato termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese (ed occorrerà verificare se tale disposizione si applichi anche agli studi professionali), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
L'accesso dei lavoratori senza certificazione verde COVID-19, è punito con una sanzione economica, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, e quindi in base al CCNL Studi professionali.
Non è chiaro se la sanzione disciplinare sia applicabile anche nei confronti del professionista - datore di lavoro, e occorrerà verificare se vi saranno chiarimenti interpretativi al riguardo.
L'assenza di verifica della certificazione verde COVID-19 da parte del datore di lavoro, la mancata adozione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021 è punito ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, prevedendo che in caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Si prevede altresì che per l'accesso dei lavoratori senza certificazione verde COVID-19 la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, ed i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni da parte del datore di lavoro trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
In allegato, si inviano gli allegati 9 (per estratto) e 12 al DPCM 2 marzo 2021